REGOLAMENTO REGIONALE

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento è redatto in attuazione delle norme contenute nello Statuto (art.14, comma 1) e nel Regolamento nazionale (art. 8, comma 1).

Art. 2 – Organismi regionali

Sono organismi della Regione:

  • L’Assemblea regionale
  • Il Segretario regionale (o i Segretari regionali in Diarchia: attribuzione congiunta a un uomo e a una donna del medesimo incarico)
  • Il Consiglio regionale
  • La Pattuglia Regionale di Servizio
  • Il Consiglio di Zona

Art. 3 – L’Assemblea regionale

  1. Composizione – L’Assemblea Regionale è costituita dagli Adulti Scout (A.S.) delle Comunità della Regione regolarmente censiti entro la data di convocazione e garantisce la rappresentanza democratica di tutte le Comunità e l’espressione di tutte le sensibilità presenti nella Regione.
  2. Compiti – L’Assemblea viene convocata per:
    • proporre all’attenzione dei partecipanti e a tutti gli A.S. delle Comunità della Regione i temi attuali di presenza attiva del Movimento nella Chiesa e nel contesto civile,
    • esprimere pareri sulla partecipazione alla vita del Movimento e contribuire ai momenti decisionali a livello nazionale,
    • deliberare in merito a documenti o decisioni di pertinenza regionale,
    • approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio regionale, che lo invia almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta per l’esame da parte delle Comunità,
    • eleggere il Segretario regionale o la Diarchia alla scadenza del mandato, così come indicato all’art. 14, comma 2 lettera b) dello Statuto,
    • eleggere, su richiesta della competente Autorità ecclesiastica, la terna di sacerdoti, tra i quali dovrà essere nominato l’Assistente ecclesiastico regionale da parte della Conferenza Episcopale regionale,
    • proporre, alla scadenza dei mandati, le candidature per il rinnovo degli organismi nazionali,
    • eleggere l’Amministratore (Tesoriere) regionale.

Art. 4 – Il Segretario regionale

  1. Il Segretario o la Diarchia regionale rappresenta ufficialmente il Movimento a livello regionale, anche nei rapporti con le Autorità e gli Enti civili ed ecclesiali.
  2. Il Segretario regionale o la Diarchia viene eletto/a dall’Assemblea regionale alla scadenza di ogni mandato triennale. La candidatura alla carica può essere presentata dalle Comunità e dalle Zone e deve essere comunicata alla Segreteria regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della Assemblea elettiva.
  3. Il Segretario o la Diarchia ha le seguenti competenze:
    • rappresenta la Regione in Consiglio nazionale,
    • convoca e presiede il Consiglio regionale,
    • convoca e presiede la Pattuglia Regionale di Servizio per indirizzare e seguire le
      iniziative e le imprese regionali,
    • coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali,
    • assicura il collegamento tra Comunità ed organismi nazionali,
    • propone al Consiglio Regionale il Vice Segretario e i componenti della Pattuglia
      Regionale di Servizio per la ratifica,
    • invia il documento costitutivo delle nuove Comunità al Comitato Esecutivo nazionale
      per la registrazione.

Art. 5 – Il Vice Segretario e sostituzione del Segretario

  1. Il Vice Segretario può essere chiamato a sostituire il Segretario o la Diarchia in caso di loro temporanea assenza ed impedimento con gli stessi poteri in ogni consesso.
  2. Nella eventualità di temporanea assenza ed impedimento sia del Segretario o della Diarchia che del Vice Segretario alla partecipazione al Consiglio Nazionale o ad altri eventi o riunioni a tutti i livelli, il Segretario o la Diarchia può delegare un Adulto scout della Regione a rappresentarlo/a con pieni poteri in ciascun consesso.

Art. 6 – Il Consiglio regionale

  1. Composizione – Il Consiglio regionale è formato da: Segretario regionale o Diarchia, Vice Segretario, Assistente Ecclesiastico regionale, Magister o loro delegati di Comunità, tutti con diritto di parola e voto. Sono invitati anche i Coordinatori e gli AE di
    Zona ed eventuali A.S. eletti o incaricati a livello nazionale, con il solo diritto di parola.
  2. Ciascun Adulto scout della regione che lo desideri può partecipare al Consiglio Regionale con il solo diritto di parola.
  3. Convocazione – Il Consiglio Regionale viene convocato in via ordinaria dal Segretario regionale o dalla Diarchia almeno 15 giorni prima della riunione con O.d.G. trasmesso per via mail ed inserito anche sul sito web della Regione MASCI Emilia-Romagna
    (https://www.masci-er.it). La riunione può prevedersi o in presenza o tramite piattaforme internet o in forma mista.
    Per le convocazioni straordinarie i componenti saranno avvisati 30 (trenta) giorni prima della seduta con le modalità di cui sopra.
    Per le deliberazioni chi ne ha diritto vota con espressione palese. Per l’elezione di candidati invece ci si esprime a scrutinio segreto.
  4. Compiti – Il Consiglio regionale ha mandato di:
    • individuare le scelte caratterizzanti del Movimento in regione,
    • elaborare e verificare progetti e programmi regionali e di renderli pubblici entro il 30 settembre di ogni anno,
    • predisporre i bilanci da sottoporre al voto dell’Assemblea,
    • individuare eventuali incarichi temporanei affidati ad A.S. per esigenze particolari,
    • indire eventi regionali ed interregionali,
    • verificare le Carte di comunità, da inoltrare alla Presidenza nazionale tramite il Segretario regionale o la Diarchia,
    • ratificare il Vice Segretario e i componenti della Pattuglia Regionale di Servizio proposti dal Segretario o dalla Diarchia,
    • prendere atto della elezione dei Coordinatori di Zona,
    • verificare l’applicazione della proposta educativa per adulti secondo i principi dello Scautismo e Guidismo, come precisato dal livello nazionale ed adattata alle esigenze del territorio regionale.

Art. 7 – La Pattuglia Regionale di Servizio

  1. Composizione – La Pattuglia Regionale di Servizio (PRS) è composta dal Segretario regionale o Diarchia, dal Vice-Segretario regionale, dall’Assistente Ecclesiastico Regionale e dai componenti cui sono affidati vari ambiti o settori. Ad essi si aggiunge
    l’Amministratore (Tesoriere) regionale. La PRS decade alla scadenza del Segretario regionale o della Diarchia, con l’esclusione dell’Amministratore (Tesoriere) regionale che, per il proprio peculiare ruolo, è eletto in Assemblea regionale e non è soggetto a
    scadenze temporali.
  2. Compiti – La Pattuglia Regionale di Servizio collabora con il Segretario o con la Diarchia nell’ordinaria gestione delle attività regionali, indicate sia dall’Assemblea regionale che dal Consiglio regionale, in ottemperanza anche ai mandati nazionali. I componenti possono coordinare, su singoli temi o progetti, una pattuglia ciascuno. I componenti di tali pattuglie sono su base volontaria. La Pattuglia relaziona periodicamente al Consiglio regionale sulla propria attività.
  3. La PRS è a disposizione delle Comunità e delle Zone per eventuale supporto ad iniziative locali.
  4. La Pattuglia Regionale di Servizio cura anche:
    • lo sviluppo del Movimento in Regione, in collaborazione con le Zone e le Comunità,
    • la verifica del Censimento annuale di tutti gli AS, raccolto tramite le Comunità e le
      Zone, da trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento
      nazionale.

Art. 8 – Il Consiglio di Zona

  1. Nel territorio emiliano-romagnolo sono istituite le Zone, dimensionate, se possibile, alle diocesi, proprio per significare il rapporto con la Chiesa locale e con il proprio Vescovo.
  2. Composizione – Ogni Zona è guidata da un Consiglio di Zona, costituito dai Magister e A.E. delle Comunità e dal Coordinatore di Zona ed A.E. di zona.
  3. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Zona tra candidati AS delle Comunità della Zona; la nomina viene comunicata al Consiglio regionale.
  4. L’AE viene nominato dalla competente Autorità ecclesiastica locale all’interno di una terna di sacerdoti o diaconi o religiosi/e eletta in Consiglio di Zona.
  5. Il Consiglio di Zona può dotarsi di un proprio Regolamento.
  6. Compiti – Il Consiglio di Zona si impegna a:
    • curare il rapporto con le istituzioni ecclesiali e civili del territorio,
    • favorire la nascita di nuove Comunità e sostenere le esistenti in difficoltà,
    • programmare e coordinare iniziative, eventi e imprese congiunte per tutte le Comunità,
    • rapportarsi con lo scautismo giovanile del territorio per comuni interventi ed attività,
    • curare che il Movimento sia presente ed abbia voce nei mezzi locali di comunicazione
      e nelle manifestazioni civili ed ecclesiali.
  7. Il Coordinatore, su delega dei Magister, può rappresentare il Movimento nel contesto diocesano e territoriale. Le iniziative assunte dalle Zone sono espressione a livello locale dell’indirizzo regionale deliberato dal Consiglio regionale per la vita delle Comunità e del Movimento, in applicazione del principio di sussidiarietà.
  8. Il mandato di Coordinatore di Zona e di AE di Zona è triennale. Possono essere confermati per un secondo mandato.

Art. 9 – L’Assemblea regionale: fase preliminare

  1. Convocazione – Argomenti in esame: L’Assemblea regionale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno dal Segretario regionale o dalla Diarchia, che invia, a mezzo e-mail, anche l’ordine del giorno almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.
    L’Assemblea può svolgersi in presenza o tramite piattaforme web o in forma mista, purché sia permesso al Presidente di identificare costantemente tutti i presenti; e l’Assemblea si intenderà convocata presso il luogo da cui si collegherà il Segretario
    regionale o uno della Diarchia indicato nella convocazione.
    In caso di utilizzo di piattaforme web il Consiglio Regionale elaborerà un’apposita istruzione operativa per le modalità di partecipazione e la regolarità di votazione.
  2. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Segretario regionale o della Diarchia oppure di almeno un terzo delle Comunità della Regione. Gli argomenti all’O.d.G. sono formulati anche sulla base delle indicazioni pervenute dai Magister almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di effettuazione.
  3. Partecipanti e deleghe – Ciascun Adulto scout censito in una Comunità della regione può partecipare all’Assemblea regionale, con diritto di parola e di voto. Ogni partecipante può rappresentare per delega un solo altro Adulto scout della propria
    Comunità. Occorre accreditarsi all’inizio della seduta, anche al fine di verificare il numero legale dei partecipanti.
  4. Validità – L’Assemblea è validamente costituita, e può quindi deliberare, quando siano presenti, o rappresentati per delega, almeno il 25% (venticinque per cento) degli A.S. censiti nell’anno in corso e partecipino almeno il 40% delle Comunità censite in
    Regione.

Art. 10 – L’Assemblea regionale: svolgimento

  1. Operazioni preliminari – L’Assemblea elegge all’inizio della seduta, su proposta del Segretario regionale o della Diarchia, il proprio Presidente (che ha il compito di coordinarne lo svolgimento), l’Ufficio di Segreteria (composto da cinque A.S.: un
    incaricato alla stesura del verbale e quattro addetti al conteggio dei voti, di cui uno col compito di seguire gli AS collegati via web), il Comitato Mozioni (composto da tre A.S., di cui uno dedicato alle eventuali proposte di mozione via web) e, in caso di Assemblea elettiva, il presidente del Seggio elettorale e tre scrutatori (di cui uno seguirà l’espressione di voto via web). Subito dopo tali operazioni, il Segretario regionale o la Diarchia cede la gestione della seduta al Presidente dell’Assemblea.
  2. Ordine dei lavori – Interventi orali – Mozioni scritte: I lavori assembleari rispettano l’ordine degli argomenti quali risultano nella convocazione. Chiunque desideri intervenire su un argomento all’O.d.G. può farlo, previa iscrizione presso la Presidenza
    dell’Assemblea. Si ha diritto di parola secondo l’ordine di prenotazione risultante. Le mozioni devono essere scritte e pertinenti agli argomenti di cui all’O.d.G.; vanno presentate (anche via web per chi è collegato on line) al Comitato Mozioni, che si
    riserva di valutarle e farle proporre all’Assemblea da parte del Presidente. Qualora risulti ammessa un proponente legge la mozione e la illustra brevemente all’Assemblea; chi non concorda può intervenire brevemente. Il presentatore della mozione ha diritto ad una breve ed unica replica alla fine degli interventi. Si procede poi alla votazione.
    Sulla base degli argomenti all’O.d.G. e delle persone iscritte a parlare il Presidente stabilisce i tempi massimi degli interventi. Il Presidente può modificare l’ordine cronologico degli argomenti in caso di particolari esigenze.
  3. Votazioni: Nell’Assemblea elettiva gli aventi diritto votano i candidati a scrutinio segreto. In caso di più candidati risulta eletto chi ottiene più voti validi; in caso di un solo candidato occorre il voto favorevole del 50 (cinquanta) per cento più una delle schede depositate nell’urna o espresse via web.
    Prima che gli aventi diritto al voto ritirino le schede elettorali, il Presidente di seggio verifica la qualità di avente diritto al voto.
    Per tutti gli altri argomenti l’Assemblea, sia elettiva che ordinaria o straordinaria, si esprime a voto palese ed il quorum è stabilito nella metà più uno dei votanti accreditati all’inizio dell’Assemblea.

Art. 11 – Norme finali

  1. Il Regolamento regionale è sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale come previsto dall’art. 8, comma 2 del Regolamento nazionale.
  2. Modifiche al Regolamento: Le eventuali modifiche al Regolamento devono essere presentate secondo modalità e tempi previsti dall’art. 9 comma 1 (per la seduta ordinaria) o comma 2 (per la seduta seduta straordinaria) del presente Regolamento.
  3. Le modifiche sono possibili con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni.
  4. Norme di rinvio: Per quanto non risulta contemplato nel presente Regolamento valgono le norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale del M.A.S.C.I. .

Delibera

L’Assemblea ha deliberato che l’elezione della Diarchia avvenga di norma in tempi sfalsati di un anno tra i due componenti, allo scopo di garantire continuità nell’azione di conduzione della Segreteria regionale.


Regolamento approvato dall’Assemblea regionale M.A.S.C.I. dell’Emilia-Romagna nella seduta tenutasi sabato 18 novembre 2023 a Mirandola (MO), valida ai sensi del Regolamento regionale in vigore, con la prescritta maggioranza.

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