Regolamento Regionale

M.A.S.C.I. dell' Emilia-Romagna

Regolamento regionale dell Emilia Romagna, approvato nell'anno 2015 a Cesena e ratificato del Consiglio Nazionale a maggio.
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Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
M.A.S.C.I. 
EMILIA-ROMAGNA
Regolamento Regionale

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto in attuazione dell’art. 9 dello Statuto e conformemente alle disposizioni dell’art. 7 del Regolamento nazionale e definisce gli organismi regionali dell’Emilia Romagna ed i loro compiti.

Art. 2 - Organismi regionali

Sono organismi della Regione:
- l’Assemblea regionale
- il Segretario regionale (o i Segretari regionali: * vedasi nota alla fine del testo, per cui nei prossimi articoli al posto di Segretario si dovrà intendere i Segretari)
- il Consiglio regionale
- il Comitato Esecutivo
- il Consiglio di Zona.

Art. 3 – L’Assemblea regionale

1. Composizione - L’Assemblea regionale è composta da tutti gli Adulti Scout (A.S.) delle Comunità censite in Regione.

2. Compiti - L’Assemblea ha il compito di:

- proporre all’attenzione dei partecipanti e a tutti gli A.S. delle Comunità della Regione i temi attuali di presenza attiva del Movimento nella Chiesa e nel contesto civile
- esprimere pareri sulla partecipazione alla vita del Movimento e contribuire ai momenti decisionali a livello nazionale,
- approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio regionale, che lo invia almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta per l’esame da parte delle Comunità,
- eleggere il Segretario regionale alla scadenza del mandato, così come definito nell’art. 9 dello Statuto,
- scegliere, su richiesta della competente Autorità ecclesiastica, la terna di sacerdoti, tra i quali dovrà essere nominato l’Assistente ecclesiastico regionale da parte della Conferenza Episcopale regionale,
- proporre, alla scadenza dei mandati, le candidature per il rinnovo degli organismi nazionali,
- eleggere l’Amministratore (Tesoriere) regionale.

Art. 4 – Il Segretario regionale

1. Il Segretario regionale rappresenta ufficialmente il Movimento a livello regionale, anche nei rapporti con le Autorità e gli Enti civili ed ecclesiali.

2. Il Segretario regionale viene eletto dall’Assemblea regionale alla scadenza di ogni mandato triennale. La candidatura alla carica può essere presentata dalle Comunità e dalle Zone e deve essere comunicata alla Segreteria regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della Assemblea elettiva.

3. Il Segretario ha le seguenti competenze:

- rappresenta la Regione in Consiglio nazionale,
- convoca e presiede il Consiglio regionale,
- convoca e presiede il Comitato esecutivo regionale per seguire ed indirizzare le attività e le imprese regionali,
- coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali,
- assicura il collegamento tra Comunità ed organismi nazionali,
- propone il Vice Segretario al Consiglio regionale,
- invia il documento costitutivo delle nuove Comunità al Comitato Esecutivo nazionale per la registrazione,
- verifica la gestione della Comunità regionale.

Art. 5 – Il Vice Segretario e sostituzione del Segretario

Se ritenuto necessario il Segretario propone al Consiglio regionale per l’approvazione la nomina di un Vice Segretario, che lo può sostituire in caso di impedimento con gli stessi poteri in ogni consesso.
Inoltre in caso di caso di impedimento sia del Segretario che del Vice Segretario alla partecipazione al Consiglio Nazionale o ad altri eventi o riunioni a tutti i livelli, il Segretario può delegare un Adulto scout della Regione a rappresentarlo con pieni poteri in ciascun consesso.

Art. 6 – Il Consiglio regionale

1. Composizione - Il Consiglio regionale è formato da: Segretario regionale, Vice Segretario (se nominato), Assistente Ecclesiastico regionale, Magister o loro delegati di Comunità, Coordinatori ed A.E. di Zona ed eventuali A.S. eletti o incaricati a livello nazionale. Tutti i componenti sopra citati hanno diritto di parola e di voto.

2. Possono partecipare alle sedute tutti gli A.S. della regione con diritto di parola.

3. Per le convocazioni straordinarie i componenti saranno avvisati 30 (trenta) giorni prima della seduta e la convocazione con l’O.d.G. sarà inserita anche sul sito web della Regione M.A.S.C.I. Emilia-Romagna (www.masci-er.it).

4. Compiti - Il Consiglio regionale ha il compito di:

- individuare le scelte caratterizzanti del Movimento in regione,
- elaborare e verificare progetti e programmi regionali e di renderli pubblici entro il 30settembre di ogni anno,
- predisporre i bilanci da sottoporre al voto dell'Assemblea,
- individuare eventuali incarichi temporanei affidati ad A.S. per esigenze particolari,
- indire eventi regionali ed interregionali,
- inviare copia della relazione delle attività ed iniziative della Comunità Regionale, corredata delle proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo nazionale,
- deliberare in merito alle scelte conseguenti all’iscrizione del Movimento al Registro regionale del Volontariato,
- verificare le Carte di comunità, da inoltrare alla Presidenza nazionale tramite il Segretario regionale,
- ratificare la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo proposti dal Segretario regionale,
- ratificare la nomina dei Coordinatori di Zona,
- verificare la applicazione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scautismo e Guidismo, come definito al livello nazionale ed adattato alle esigenze del territorio regionale.

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo regionale

1. Composizione - Il Comitato Esecutivo è composto dal Segretario regionale, dall'Assistente
Ecclesiastico Regionale e dagli incaricati ai vari ambiti o settori. Il Comitato decade alla scadenza
del Segretario regionale, con l’esclusione dell’Amministratore (Tesoriere) regionale che, per il
proprio peculiare ruolo, è eletto in Assemblea regionale e non è soggetto a scadenze temporali.

2. Compiti - Il Comitato Esecutivo provvede a dare immediata attuazione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio regionale, a predisporre gli strumenti attuativi delle varie attività.
Relaziona al Consiglio regionale sulla propria attività.

3. Il Comitato Esecutivo regionale ha le seguenti competenze:

- sviluppo del Movimento in Regione, in collaborazione con le Zone,
- progettazione e realizzazione di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello regionale, purché
non in contrasto con quelle di carattere nazionale,
- partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti al livello nazionale secondo le
modalità fissate dal Consiglio nazionale,
- verifica del Censimento annuale di tutti gli AS, raccolto tramite le Comunità e le Zone, da
trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale.

Art. 8 – Il Consiglio di Zona
1. Nel territorio emiliano-romagnolo sono istituite le Zone, dimensionate, se possibile, alle diocesi,
proprio per significare il rapporto con la Chiesa locale e con il proprio Vescovo.

2. Composizione - Ogni Zona è guidata da un Consiglio di Zona, costituito dai Magister e A.E.
delle Comunità e dal Coordinatore di Zona ed A.E. di zona.

3. Il Coordinatore viene individuato dal Consiglio di Zona; la nomina viene sottoposta alla ratifica del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio di Zona può dotarsi di un proprio regolamento.

5. Compiti - Compiti del Consiglio di Zona sono:

- curare il rapporto con le istituzioni ecclesiali e civili del territorio,
- impegnarsi per la nascita di nuove Comunità e sostenere le esistenti in difficoltà,
- programmare e coordinare iniziative, eventi e imprese congiunte per tutte le Comunità,
- rapportarsi con lo scautismo giovanile del territorio per comuni interventi ed attività,
- curare che il Movimento sia presente ed abbia voce nei mezzi locali di comunicazione e nelle manifestazioni.

6. Il Coordinatore rappresenta il Movimento nel contesto diocesano e territoriale. Le iniziative assunte dalle Zone sono espressione a livello locale dell’indirizzo regionale deliberato dal Consiglio regionale per la vita delle Comunità e del Movimento, in applicazione del principio di sussidiarietà.

7. Il mandato del Coordinatore di Zona è triennale. Può essere confermato per un secondo mandato.

Art. 9 – La Comunità regionale

Qualora se ne verifichi la necessità, viene costituita, con deliberazione del Consiglio regionale, la Comunità regionale, di cui all’art. 8 comma 2 lettera l dello Statuto, con gli intenti e lo spirito indicati nello stesso Statuto. In ordine al suo funzionamento la Regione fa riferimento all’art. 4 del Regolamento nazionale.

Art. 10 – Procedure inerenti l’Assemblea regionale

1. Convocazione – Argomenti di discussione: L'Assemblea regionale è convocata in seduta ordinaria una volta l’anno dal Segretario regionale, che invia per iscritto anche l'ordine del giorno almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Segretario regionale o di almeno un
terzo delle Comunità della Regione. Gli argomenti all'O.d.G. sono formulati anche sulla base delle indicazioni pervenute dai Magister almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di effettuazione.

2. Partecipanti e deleghe - Partecipano all'Assemblea regionale, con diritto di parola e di voto, tutti gli A.S. censiti della Regione. Ogni partecipante può rappresentare per delega un solo altro Adulto scout della propria Comunità.

3. Validità - L'Assemblea è validamente costituita, e può quindi deliberare, quando siano presenti almeno la metà più una delle Comunità censite in Regione ed il 15% (quindici per cento) degli A.S. censiti nell’anno in corso, comprensivi di presenti e deleghe.

4. Operazioni preliminari - L'Assemblea elegge all'inizio della seduta, su proposta del Segretario regionale, il proprio Presidente (che ha il compito di dirigere i lavori), l'Ufficio di Segreteria (composto da quatto A.S.: un verbalizzatore e tre addetti al conteggio dei voti), il Comitato Mozioni (composto da tre A.S.) e, in caso di Assemblea elettiva, il presidente del Seggio elettorale e due scrutatori.

5. Ordine dei lavori – Interventi orali – Mozioni scritte: I lavori assembleari rispettano l'ordine degli argomenti quali risultano nella convocazione. Un presentatore ha diritto di illustrare l'argomento preso in esame. Chiunque desideri intervenire sull'argomento può farlo, previa iscrizione presso la Presidenza dell’Assemblea. Si ha diritto di parola secondo l'ordine di prenotazione risultante. Il presentatore ha diritto ad una breve ed unica replica alla fine degli interventi sull'argomento. Quindi si procede alla votazione. Sulla base degli argomenti all'O.d.G. E delle persone iscritte a parlare il Presidente stabilisce i tempi massimi degli interventi. Il Presidente può modificare l'ordine cronologico degli argomenti in caso di particolari esigenze.

Le mozioni devono essere scritte e pertinenti agli argomenti di cui all' O.d.G.; vanno presentate al Comitato Mozioni, che si riserva di valutarle e farle proporre all'Assemblea da parte del Presidente.

Qualora ammessa un proponente legge la mozione e la illustra brevemente all’Assemblea; chi non concorda replica brevemente; si passa poi alla votazione.

6. Votazioni: L'Assemblea elettiva si esprime sui candidati a voto segreto ed il quorum è stabilito nella metà più uno dei voti validi. Sono esclusi i voti nulli e le schede bianche.

Per tutti gli altri argomenti l'Assemblea, sia elettiva che ordinaria o straordinaria, si esprime a voto palese ed il quorum è stabilito nella metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti ed accreditati all’inizio dell’Assemblea.

Art. 11 – Forme di servizio degli Adulti scout in regione
Tra le varie possibilità di servizio, sia individuale che comunitario, come indicato all’articolo 4 comma 1 dello Statuto, il M.A.S.C.I. regionale individua quello nella Protezione Civile, nella cui organizzazione si inserisce e si coordina sia a livello regionale che territoriale.

Art. 12– Norme finali

1. Modifiche al Regolamento: Le eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea Regionale. Diventano immediatamente esecutive dopo l'approvazione.

2. Abrogazione del regolamento: L'abrogazione del presente Regolamento non può avvenire senza la contestuale approvazione di uno nuovo, che deve essere portato a conoscenza delle Comunità regionali almeno 60 giorni prima dell'Assemblea. La votazione avviene nell'Assemblea validamente costituita secondo l'articolo 10 del presente Regolamento, con le modalità previste per lo scrutinio palese.

3. Norme di rinvio: Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento valgono le norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale del M.A.S.C.I..

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(*) Nel 2014, l’Assemblea regionale tenutasi a Forlì ha deliberato di introdurre ad experimentum la diarchia uomo donna ed in tal senso ha eletto i due segretari attualmente in carica. Se in future scadenze l’Assemblea intendesse ritornare al Segretario unico si delibererà prima del voto in tal senso.
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Regolamento approvato nell’Assemblea regionale tenutasi a Cesena domenica 22 marzo 2015
Ratificato dal Consiglio Nazionale nella seduta 8 – 10 maggio 2015

 
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