Regolamento Nazionale

M.A.S.C.I. dell' Emilia-Romagna

REGOLAMENTO DEL MASCI Titolo I - L'Adulto Scout (art. 3 dello Statuto) Art. 1 – Soci 1. Sono Soci del MASCI gli Adulti Scout (AS) che fanno parte di una Comunità. 2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità, locale o regionale, cui chiede di appartenere e diviene tale, a pieno titolo, una volta che la Comunità l'abbia accolta e sia stato provveduto al suo censimento. Art. 2 - Distintivo ed uniforme 1. I Soci del MASCI si qualificano con il distintivo metallico riproducente l’emblema dell’ISGF. 2. Qualora le Comunità lo ritengano opportuno, i Soci possono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio, una uniforme scout completa costituita da : - camicia di colore grigio con due tasche a toppa con pattina o polo dello stesso colore; - pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di colore blu; - fazzolettone scout di colore blu con il distintivo dell’ISGF; - maglione di lana di colore blu ; - giacca impermeabile di colore blu; - cintura scout con fibbia del MASCI o, eventualmente, dell'associazione giovanile scout di provenienza; - distintivo, in stoffa, dell’ISGF cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo smaltato, appuntato sul maglione, in posizione corrispondente al distintivo della camicia. - distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare e convessa, delle dimensioni di mm 65x25 (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della località ed il numero progressivo di Comunità, posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della polo. - distintivo di Regione, di stoffa rettangolare, delle dimensioni di mm 50x60, posizionato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo di Comunità 3. Non sono ammessi altri distintivi all'infuori di quelli di cui sopra e di quelli, eventualmente, di un singolo evento, ma solo per il periodo dell'evento stesso. 4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blancs possono indossare sull'uniforme MASCI il fazzolettone ed i distintivi della Comunità. 5. Il Consiglio Nazionale può deliberare, a maggioranza semplice, l'adozione di altri distintivi. 6. Spetta ai singoli Consigli Regionali definire l’emblema contenuto nel distintivo di Regione e di curarne la vendita tramite la cooperativa Strade Aperte o altre cooperative scout. Titolo II – La Comunità (art. 4 dello Statuto) Art. 3 – Censimenti e quote associative 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Magister invia al Comitato Esecutivo il censimento dei soci della propria Comunità per l'anno successivo, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determinata dal Consiglio Nazionale. Contestualmente il Magister invia al Segretario Regionale copia del censimento; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta giorni di tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altrimenti è accolto dal Comitato Esecutivo. 2. Fino al 30 giugno di ciascun anno possono essere inviati al Comitato Esecutivo censimenti individuali suppletivi, accompagnati dal versamento della quota associativa; copia dei medesimi è contestualmente trasmessa ai Segretari Regionali. 3. Le Comunità di nuova costituzione possono essere censite, versando l'intera quota associativa, in qualsiasi momento dell'anno, con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale. 4. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato Esecutivo, dell'opposizione al censimento espressa dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove possono, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente Nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso. Art .4 – Comunità Regionali (art. 5, paragrafo 5 dello Statuto) 1. Con modalità fissate dal proprio Regolamento ogni Regione potrà formare la Comunità Regionale costituita da quegli AS che in via transitoria non fanno parte di una Comunità, individuandone anche il Magister. 2. Sulle proprie attività ed iniziative la Comunità Regionale invia, almeno una volta all'anno, una relazione scritta al Consiglio Regionale; quest’ultimo ne invia copia, corredandola delle proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo che, nel confronto tra le diverse Comunità Regionali, può fornire indicazioni e suggerimenti. 3. La Comunità Regionale partecipa, con doveri e diritti pari a quelli delle altre Comunità, a tutte le assemblee ed alle attività, regionali e nazionali, del Movimento. Art. 5 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.) 1. Il Masci riconosce la Comunità Scout Italiana Foulards Blancs, costituita da Scout dell’AGESCI e del MASCI. 2. Il MASCI censisce come soci coloro che, fatta la scelta di educazione permanente secondo le proposte di servizio della Comunità Italiana F.B., intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo per adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto. 3. Il censimento avviene di norma nelle Comunità locali di cui i F.B. divengono membri attivi; in via eccezionale è possibile il censimento nelle Comunità Regionali. Art.6 – La Carta di Comunità, il documento costitutivo, la denominazione, la registrazione, gli adempimenti per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di ente associativo (art. 6 dello Statuto) 1. La Carta di Comunità va formulata dopo un congruo periodo di preparazione, auspicabilmente non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità, e va sottoposta alla verifica del Consiglio Regionale prima di essere inoltrata al Presidente Nazionale per la ratifica. 2. La Carta deve contenere anche: a. l'adesione espressa ed integrale al Patto Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento del MASCI; b. le disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento dell'Assemblea, del Magistero ove previsto, ed alle elezioni per gli incarichi sociali. 3. Coloro che intendono formare una Comunità devono redigere e sottoscrivere un documento costitutivo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 CC e nel quale sia espressa l'adesione ai principi, alle finalità ed alle normative del Movimento. Tale documento va inoltrato, per valutazione, al Consiglio Regionale che, tramite il Segretario Regionale, lo invierà poi al Comitato Esecutivo per la registrazione. 4. La Comunità assume il nome della località di costituzione. Le Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione. E' possibile inoltre aggiungere una denominazione specifica. 5. Il Comitato Esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera dell’ISGF, con indicazione, in una etichetta cucita nell'angolo superiore sinistro, del numero di registrazione attribuito alla Comunità. 6 Per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di Ente associativo e della conseguente non imponibilità alle imposte dirette ed all’IVA, la Comunità, entro tre mesi della sua costituzione, richiede all’Agenzia delle Entrate competente per territorio il rilascio del codice fiscale e, tramite un intermediario autorizzato, presenta il Modello EAS, rivolgendosi alla Segreteria nazionale del Movimento per ogni eventuale assistenza. Art.7- Organismi del livello regionale 1. Valutate le proprie esigenze di eventuale maggiore articolazione rispetto a quella indicata dall'art. 9 dello Statuto, le Regioni redigono il Regolamento per il funzionamento degli organismi regionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale. 2. In via sperimentale ai livelli di responsabilità delle Comunità e delle Regioni è possibile attuare la diarchia (un uomo e una donna). La diarchia si esprime come unità singola nell’esercizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli. E’ compito del C.N. valutare l’andamento di tale sperimentazione. Art. 8 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti 1. Gli incarichi elettivi regionali sono di norma rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni di intervallo tra le assemblee nazionali. 2. I risultati delle elezioni dei Magisteri vengono comunicati, a cura del Magister, al Comitato Esecutivo e al Segretario Regionale, nei successivi quindici giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al Comitato Esecutivo i risultati delle elezioni delle Assemblee Regionali. Art. 9- Iniziative regionali e deleghe alle Regioni per l'attuazione di iniziative nazionali 1. Al fine di facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali comunicano al Comitato Esecutivo con congruo anticipo (preferibilmente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di previsto svolgimento) gli eventi regionali od interregionali previsti. 2. Le richieste di delega per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi od attività di livello ed a carattere nazionale devono comunque essere indirizzate al Comitato Esecutivo entro il suddetto termine. Titolo IV - Del livello nazionale Art. 10- Dell'organizzazione di eventi nazionali (art. 10, paragrafo 1, lettera f, dello Statuto) 1. Gli eventi di competenza del livello nazionale possono essere delegati alle Regioni, su richiesta o comunque con il consenso delle stesse, da parte del Consiglio Nazionale 2. Gli eventi di livello nazionale, anche se la loro organizzazione sia stata delegata ad una Regione, si autofinanziano con il contributo dei partecipanti. 3. Per eventi ed attività a carattere ricorrente (come, per esempio, gli eventi di formazione) il Consiglio Nazionale può stabilire il trasferimento di alcuni costi a carico del Movimento. Art. 11 -Assemblea Nazionale (art. 12 dello Statuto) 1. Il Consiglio Nazionale fissa la data e il luogo dell'Assemblea Nazionale almeno un anno prima e ne stabilisce l'ordine dei lavori almeno cinque mesi prima. 2. Ogni Comunità, ricevuta la convocazione, provvede all'elezione dei propri Delegati sulla base del censimento dell'anno in corso al 30/04, se la sessione dell'Assemblea Nazionale è convocata per una data tra il 15/08 e il 31/12; sulla base del censimento dell'anno precedente se la sessione è convocata per una data tra il 1/01 e il 14/08; il Segretario Nazionale provvederà a comunicare il numero dei censiti ed il numero dei Delegati assegnati non oltre un mese dopo la chiusura dei censimenti ai fini dell’assemblea. I Delegati sono eletti in ragione di uno per Comunità. Le Comunità danno comunicazione al Segretario Regionale dei nominativi dei Delegati eletti. Ove le Comunità non provvedano all’elezione di un proprio Delegato, potranno assegnare la delega al delegato di un’altra Comunità dandone notizia al Consiglio Regionale. I Segretari Regionali comunicano al Comitato Esecutivo tali nominativi almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale. 3. I componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali, essendo membri di diritto, non possono essere nominati Delegati. 4. La qualità di Delegato è documentata da un certificato firmato dal Segretario Regionale, da consegnare alla Commissione per la verifica delle credenziali che opera per tutta la durata dell' Assemblea e che ne controlla la validità sulla base degli elenchi in suo possesso. 5. Il Delegato, regolarmente iscritto all’AN, impossibilitato a partecipare può essere sostituito dalla propria Comunità, anche da un delegato di altra comunità; il Magister ne informa per iscritto il Segretario Regionale prima dell’apertura dell’Assemblea. La sostituzione è comunicata per iscritto dal Segretario Regionale o da un suo delegato al Presidente della Commissione per la verifica delle credenziali. 6. Ciascun Delegato esprime un solo voto per il Presidente e il Segretario Nazionale, un voto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fino a tre voti per i componenti del Consiglio Nazionale 7. Nel caso che due o più candidati riportino parità dei voti viene eletto il più anziano per appartenenza al MASCI senza soluzione di continuità. 8. Se nessuno dei candidati alla carica di Presidente e di Segretario Nazionale ottiene alla prima votazione la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti. 9. I Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea Nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze, a meno che non siano Delegati. Art 12 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali 1. Spetta al Consiglio Nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature ai sensi dell'art.12 dello Statuto. 2. Da parte di ogni soggetto proponente può essere indicato un solo candidato agli incarichi di Presidente Nazionale, Segretario Nazionale e Revisore dei Conti e tre candidati all'incarico di Consigliere Nazionale. 3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato Esecutivo almeno quattro mesi prima della data di inizio dell'Assemblea. Per la validità dell’invio fa fede il timbro postale o una ricevuta che attesti la data di spedizione della comunicazione. 4. Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea Nazionale, ogni candidato deve dichiarare al Comitato Esecutivo l'accettazione della candidatura per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più incarichi. 5. Il Comitato Esecutivo verifica le condizioni di eleggibilità dei candidati e l'intervenuta loro accettazione e forma un elenco, in ordine alfabetico, con l'indicazione della provenienza della candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti dei Consiglio Nazionale ed agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno un mese prima dell'Assemblea. 6. Il Consigliere Nazionale eletto o l'Adulto Scout nominato nel Comitato Esecutivo decade dalle funzioni di Segretario Regionale o di Magister. Ove un Consigliere Nazionale eletto accetti di far parte del Comitato Esecutivo, decade dal Consiglio Nazionale e gli subentra il primo dei non eletti. Art. 13 - Del Presidente Nazionale e del Vicepresidente (art. 13 dello Statuto) 1. Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà subito notizia per posta elettronica ai Consiglieri Nazionali. 2. Il Presidente Nazionale convoca 1'Assemblea Nazionale almeno centoventi giorni prima della data stabilita, dando comunicazione a tutte le Comunità ed ai Segretari Regionali della data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio Nazionale. 3. Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle in merito all’interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interessati, che debbono necessariamente essere sentiti prima della decisione. Allo scopo si avvale dell'assistenza di due Adulti Scout in funzione di consulenti, che vengono scelti dal Consiglio Nazionale alla sua prima riunione dopo l'Assemblea Nazionale. La durata dell'incarico dei due consulenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo; essi sono sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva pertinenza e responsabilità del Presidente. 4. La relazione del Presidente all'Assemblea Nazionale, a nome del Consiglio Nazionale, sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione degli indirizzi programmatici è pubblicata sul portale del MASCI e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico (ovvero per posta ordinaria alle Comunità per le quali non risulta un indirizzo di posta elettronica) almeno venti giorni prima dell'Assemblea Nazionale e comunque pubblicata in tempo utile su "Strade Aperte". Il Presidente la può aggiornare nel caso di eventi particolari, degni di menzione, successivi alla stesura. 5. Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata per posta elettronica. 6. Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio Nazionale entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea Nazionale che lo ha eletto. In apertura dei lavori provvede alla nomina del Vice Presidente Nazionale che viene immediatamente sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale. 7. Ove ricorrano importanti e giustificate motivazioni, il Presidente può sospendere gli atti del Comitato Esecutivo. Tale decisione è notificata per scritto al Segretario Nazionale e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio Nazionale, che la discuterà nella prima riunione utile. In caso di decisioni di particolare importanza ed urgenza il Presidente può procedere, anche per posta elettronica, a sentire i Consiglieri e, nel caso vi sia la richiesta di almeno un terzo di questi, provvede a convocare un Consiglio Nazionale straordinario. 8. In caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norme dello Statuto e del Patto Comunitario o con le linee programmatiche del Movimento, l’intervento del Presidente ha luogo previa consultazione dei due Adulti Scout indicati al paragrafo 3 del presente articolo. Art. 14- Dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale (art.14 dello Statuto) La relazione dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale, analogamente a quella del Presidente, è pubblicata sul portale del MASCI e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico (ovvero per posta ordinaria alle Comunità per le quali non risulta un indirizzo di posta elettronica) almeno venti giorni prima dell'Assemblea Nazionale e comunque pubblicata in tempo utile su "Strade Aperte". Art. 15- Del Consiglio Nazionale (art.15 dello Statuto) 1 . Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente è determinante. 2. All'inizio di ogni riunione vengono fissati i tempi massimi delle relazioni e degli eventuali interventi successivi. 3. Le delibere sono adottate per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di elezioni o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale. Qualora si tratti di ratificare l’assegnazione di incarichi proposta dal Presidente Nazionale o dal Segretario Nazionale si procede a scrutinio segreto salvo delibera a maggioranza del Consiglio Nazionale. 4. Le proposte di modifica del Regolamento sono rese note a tutti i membri del Consiglio Nazionale almeno venti giorni prima della sessione nella quale verranno discusse. 5. Tra i partecipanti alla riunione viene nominato un segretario con il compito di redigere il verbale e di curare, tramite gli uffici amministrativi del Movimento, che venga trasmesso a tutti i membri del Consiglio Nazionale, anche per via informatica, ma assicurandosi della avvenuta ricezione. Il verbale è approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione successiva, previa discussione ed eventuale inserimento di osservazioni o emendamenti da parte dei componenti del Consiglio Nazionale. Art.16 - Del Segretario Nazionale e del Comitato Esecutivo (artt.16 e 17 dello Statuto) 1. Il Segretario Nazionale comunica i nomi dei soci scelti come componenti il Comitato Esecutivo, compreso quello del Vicesegretario, nella prima riunione del Comitato Nazionale successiva all'Assemblea Nazionale che lo ha eletto. 2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Segretario Nazionale contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. 3. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sono presenti il Presidente Nazionale ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale o, in sua assenza, quello del Vicesegretario è determinante. 4. L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa della richiesta di registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'eventuale ricorso previsto dall'art. 3, paragrafo 4 del presente regolamento. In tali ipotesi il Comitato Esecutivo notifica alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica ed informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comitato Esecutivo ritenesse opportuni. La mancata proposizione del ricorso o un suo esito negativo impediscono di procedere al censimento e alla registrazione; in tal caso il Comitato Esecutivo procede all'archiviazione delle richieste ed alla restituzione delle quote. 5. La relazione prevista dall'art. 17, paragrafo 5, lettera a) dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio Nazionale almeno trenta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa. Titolo V - Dei bilanci e delle quote associative Art. 17 1. Il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Amministratore e previo parere favorevole del Comitato Esecutivo, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previsione originaria nonché eventuali spese straordinarie. 2. Il Consiglio Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto dall'Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato Esecutivo. 3. La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai componenti del Consiglio Nazionale, a cura dell'Amministratore, dopo l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse. 4. Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l'Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad effettuare spese nel limite di un dodicesimo ogni mese della previsione dell'anno precedente. 5. Il Consiglio Nazionale determina, non oltre il mese di settembre di ogni anno, la quota associative per l'anno sociale successivo. Possono essere stabilite quote diversificate per coppie, nuclei familiari e soci in servizio presso associazioni scout giovanili. TITOLO VI – Della mondialità (artt.21 e 22 dello Statuto) Art.18- Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali. Il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono, in accordo con altre organizzazioni non governative (nazionali o internazionali), promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché imprese di livello internazionale, o parteciparvi, e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo. Il Segretario Internazionale: 1. stimola e favorisce la partecipazione a tali attività; 2. fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle organizzazioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità per di realizzare e dare continuità ed efficacia a tali attività; 3. invia all’Ufficio mondiale dell’ISGF la documentazione sulle attività alle quali partecipa il M.A.S.C.I.; 4. mantiene aggiornato l'archivio dei "Progetti di Cooperazione", nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese; 5. nella sua relazione annuale al Consiglio Nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo. Titolo VII - Delle imprese (art. 23 dello Statuto) Art.19- Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I. 1. Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio Nazionale che nomina per la loro gestione una commissione. Almeno una volta all’anno il presidente della commissione riferisce al Consiglio Nazionale sullo stato dell'iniziativa. 2. Le società, le fondazioni e le associazioni di cui all’art. 23, paragrafo 1 dello Statuto sono costituite solo a seguito di decisione assunta dal Consiglio Nazionale, che ne definisce scopi e struttura organizzativa. 3. Gli statuti dei detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del M.A.S.C.I.; i Soci chiamati a farne parte sono indicati dal Consiglio Nazionale. 4. Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consiglio Nazionale il bilancio d'esercizio e presenta un rapporto sullo stato dell'ente, sulle attività svolte e su quelle in programma. Art.20- Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato 1. I Regolamenti Regionali e le Comunità fissano gli adempimenti e le modalità operative da attuare per procedere, ai sensi della legge 266/91, alla iscrizione dei rispettivi livelli al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso le Regioni e le Province Autonome. 2. I Segretari Regionali, i responsabili delle strutture intermedie eventualmente previste dai Regolamenti Regionali ed i Magistri delle Comunità rappresentano rispettivamente il Movimento nella Regione, nella zona di competenza della struttura intermedia e nella città sede della Comunità. In tale qualità intervengono nelle attività che, ai sensi dell'art. 10 della legge 266/91, sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Gli stessi, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità operative fissati dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, possono, ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, iscrivere lo stesso al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la propria Regione o Provincia Autonoma, stipulare le convenzioni di cui all'art. 7 della legge citata, nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegati o conseguenti. 3. Spetta al Consiglio Nazionale deliberare e stipulare le polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dall'art. 4 della legge 266/91. 4. Presso la Segreteria Nazionale è istituito il registro degli aderenti previsto dall'art. 3 del D.M. 14/2/1992 per l'elencazione dei soci volontari al fine della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo precedente. Alla sua tenuta è preposto il Segretario Nazionale o persona da questi designata, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo. 5. I Segretari delle Regioni, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità iscritte ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato ai fini del primo inserimento e del costante aggiornamento del registro di cui all'art. 3 del D.M. 14/2/ 1992, sono tenuti, contestualmente all'ottenimento dell'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato da parte della Regione o della Provincia Autonoma, a comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco dei soci volontari e, nella giornata stessa in cui avviene, ogni sua successiva variazione. 6. Il Consiglio Nazionale, su istanza dei livelli regionali, può di volta in volta delegare a questi ultimi la costituzione di O.N.L.U.S. che non ricadano nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali, con le stesse modalità previste per la costituzione e il funzionamento degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 23 dello Statuto. In tale ipotesi il Consiglio Regionale delegato è tenuto agli adempimenti descritti come propri del Consiglio Nazionale nei precedenti paragrafi di questo articolo. Titolo VIII - Modifica del Regolamento Art.21 La procedura di modifica del regolamento è quella prevista dall'art.26, paragrafo 3, lettere c e d dello Statuto. Titolo IX – Norme transitorie Art 22 Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento l’Assemblea Regionale è tenuta ad emanare il Regolamento Regionale previsto dallo Statuto, inviandolo per la valutazione e la ratifica al Consiglio Nazionale, che vi procede nella prima seduta successiva all'invio. Art. 23 In deroga al disposto dell'art.11 paragrafo 2 del presente Regolamento, per la designazione dei delegati all'Assemblea Nazionale del 2004 dovrà farsi riferimento alle risultanze del censimento chiuso il trenta giugno del medesimo anno. Art. 24 - Indirizzo programmatico Per quanto riguarda “L’indirizzo programmatico pluriennale del Movimento” (Statuto art.12 c.2 b) per l’Assemblea 2013 si segue il procedimento di seguito descritto: I consigli Regionali elaborano proposte per l’indirizzo programmatico e le fanno pervenire, 15 giorni prima del Consiglio Nazionale di Maggio, al Presidente Nazionale che le assegna alla Commissione competente la quale provvederà ad ordinarle segnalando gli elementi di omogeneità e di discordanza. Nel consiglio Nazionale di maggio tutte le proposte verranno esaminate, discusse ed integrate con le proposte ed i suggerimenti dei Consiglieri Nazionali; in quella sede non si giungerà a nessun testo definitivo. Successivamente al Consiglio Nazionale di maggio la Commissione competente provvederà alla stesura di un testo definitivo interpellando anche gli altri Consiglieri Nazionali e le regioni proponenti. Il testo sarà organizzato per punti e punti ben definiti in modo da consentire una facile e chiara emendabilità e laddove se ne ravvisi la necessità verranno formulate due proposte da votare anche in contrapposizione in Assemblea nazionale. Il Consiglio Nazionale discuterà il testo proposto dalla Commissione competente e lo integrerà con quanto emerso dalla relazione del Presidente e dell’AEN e formulerà la proposta definitiva. Il testo così formulato sarà inviato alle regioni almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’Assemblea. Il Regolamento dell’Assemblea definisce le procedure per giungere alla formulazione degli Indirizzi programmatici nel corso dell’Assemblea Nazionale. Art. 25 - Specifici documenti di interesse generale del Movimento Per quanto riguarda “specifici documenti di interesse del Movimento” (Statuto art.12 c.2 c) per l’Assemblea 2013 si segue il procedimento di seguito descritto: I consigli Regionali e il Consiglio Nazionale fanno pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’Assemblea specifici documenti di interesse generale del movimento. Tali testi saranno inviati alle regioni e alle comunità almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. Non è previsto che si possano proporre ulteriori documenti nel corso dell’Assemblea ma solo emendamenti ai documenti ufficialmente distribuiti. In casi di assoluta urgenza e gravità mozioni specifiche e circostanziate potranno essere proposte a firma congiunta del PN e del SN, o da 2/3 dei membri del CN. Il Regolamento dell’Assemblea definisce le procedure per giungere alla formulazione delle mozioni. Approvato al C.N. del 26 Gennaio 2013